
ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
Art.5, D.Lgs:33/2013
L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni nei casi in cui la pubblica amministrazione, pur avendo l'obbligo di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, ha omesso la pubblicazione.
A seguito della richiesta di pubblicazione da parte del cittadino l'amministrazione inadempiente procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere presentata da chiunque al Responsabile della Trasparenza.
Il D. Lgs. 97/2016 ha significativamente modificato l'istituto dell'accesso civico istituendo, altresì, l'accesso civico generalizzato.
I riferimenti normativi come modificati dal d. lgs. 97/2016 sono:
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
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