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IMU
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 Dal 01/01/2020 l’IMU è disciplinata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n.160/2019. Il comma 738 della stessa legge ha anche disposto l’abolizione della TASI dal 01/01/2020, pertanto i “beni merce” che fino al 31/12/2019 erano gravati da TASI, dal 2020 sono sottoposti all'IMU.

SCADENZA PRIMA RATA 16/6/2022
SCADENZA SECONDA RATA 16/12/2022


Pubblichiamo di seguito uno strumento intuitivo e di facile consultazione per il calcolo delle somme dovute per l'anno 2022.

Il calcolo dell'acconto è eseguito con le aliquote 2021 e pertanto il saldo dovrà essere effettuato conguagliando l'importo dovuto con le nuove aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2022

Accedi al CALCOLO ON LINE IMU 2022

 

Per maggiori informazioni sull'IMU, per i dettagli sulle esenzioni e riduzioni consulta il documento allegato

ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Aliquota per abitazioni principali cat. catastale A/1, A/8, A/9
e relative pertinenze, comprese le fattispecie assimilate
cat. catastale A/1, A/8 e A/9
abitazione principale e relative pertinenze di proprietà
o in usufrutto di
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che l’immobile non risulti locato;
abitazione assegnata al genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di
abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di
provvedimento di separazione/divorzio immobile posseduto,
e non concesso in locazione, da personale in servizio permanente
presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco,
personale appartenente alla carriera prefettizia;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
adibiti ad abitazione principale.
6 ‰
(con detrazione
di euro 200,00
di cui al comma
10 dell’art. 13
del D.L. n.
201/2011)
Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze possedute e regolarmente
assegnate da IACP, ATC o enti di edilizia residenziale pubblica comunque
denominati aventi le medesime finalità
5,75 ‰
(con detrazione
di euro 200,00
di cui al comma
10 dell’art. 13
del D.L. n. 201/2011)
fabbricati inseriti all’interno della Core Zone del "Perimetro Unesco", stabilito
con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 14 gennaio 2016 ed elencati nel
Dossier di Candidatura, tenuti a rispettare il Piano di gestione, per i quali
non sia ancora maturato il diritto alla riduzione della base imponibile al
50%derivante dal vincolo monumentale
7.6‰
Aliquota per immobili locati a canone concordato
con contratti già 10,1 ‰
stipulati ante 31/12/2011 e post 31/12/2011.

(Per tali immobili l’aliquota è ridotta del 25%
ai sensi dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Si fa richiamo all’accordo territoriale sottoscritto
in data 01 maggio 2019 tra i sindacati degli inquilini
e i sindacati dei proprietari)

10,1 ‰
(Immobili posseduti da
cittadini residenti ad Ivrea)


10,6 ‰
(Immobili posseduti da
cittadini non
residenti ad Ivrea, persone
giuridiche, enti,
associazioni non
riconosciute,
società di persone)

Immobili riqualificati nel corso dell’anno 2021 per essere destinati a
B&B o albergo diffuso o locazioni brevi inferiori a 3 mesi
(trattasi di misura asportello,
solo fino al raggiungimento
della somma stanziata a bilancio)
8,1 ‰
Fabbricati appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)
per l’abitazione tenuta a disposizione
10,1 ‰
Aliquota per fabbricati categoria catastale D 9,6 ‰
(di cui 7,6 ‰ di
competenza dello Stato)
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili
(fabbricati diversi dall’abitazione principale,
aree fabbricabili e terreni agricoli)

10,1 ‰
(Immobili posseduti da
cittadini residenti ad
Ivrea)


10,6 ‰
(immobili posseduti da
persone giuridiche, enti
ed associazioni
non riconosciuti,
società di
persone e cittadini non
residenti ad Ivrea)

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni
merce)
2,5 ‰

 

 Clicca qui per scaricare la delibera di Consiglio n. 26 del 7/4/2021 di approvazione delle aliquote per l'anno 2021

Clicca qui per scaricare il nuovo Regolamento IMU.

 

DICHIARAZIONE IMU per l’anno 2020 in scadenza il 30 giugno 2021 per soggetti esonerati dal versamento dell’IMU nel corso del 2020 in base ai decreti connessi all’emergenza Covid-19.

Si ricorda che, come ha precisato il MEF nelle FAQ pubblicate in data 8/06/2021 , i soggetti esonerati dal versamento dell’ Imposta Municipale Propria ( IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020 in scadenza il 30/06/2021, poiché il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta , come nelle ipotesi previste in relazione all’emergenza epidemiologica.

Nella Dichiarazione IMU 2021 per anno 2020 :
• vanno indicati i riferimenti catastali dell’Immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
• si deve barrare la casella esenzione ;
• riportare nelle annotazione il codice ATECO dell’attività ivi svolta.

Si ricorda che gli enti commerciali (articolo 1 comma 759 lettera G , della legge 160/2019 ) devono presentare dichiarazione IMU tutti gli anni.

Le dichiarazioni devono essere trasmesse alla Città d’Ivrea con le seguenti modalità:
• via posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune (Via Cardinal Fietta n. 3 - IVREA) riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento;
• via PEC protocollo@pec.comune.ivrea.to.it per coloro che sono in possesso di posta certificata .

 

 

Coefficienti e Base imponibile dell'IMU.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell’art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita valore degli immobili costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3 dell’art. 7 del DL 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da

aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Terreni agricoli e terreni non coltivati

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3,comma 51, della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, riportando oltre al codice catastale del Comune di Ivrea (E 379), i seguenti codici tributo:

- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di compe tenza del Comune);

- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);

- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);

- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);

- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);

- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,2% (incremento di competenza del Comune)

- 3939 IMU “beni merce” (di competenza del Comune);

 

 

 CONTATTI:

 L'Ufficio Entrate Comunali  al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 riceve solo su appuntamento.
Per  appuntamenti si prega di contattare i seguenti numeri di telefono:
IMU :  0125/410483 - 0125/410478 imu@comune.ivrea.to.it
TARI : 0125/410481 tari@comune.ivrea.to.it
COSAP: 0125/410475
RISCOSSIONE COATTIVA:0125/410472.

 


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