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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico.
La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione.
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Coloro che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
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Per poter iniziare l’attività è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- copia documento d’identità in corso di validità;
- per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura.
La segnalazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da un delegato appositamente designato tramite procura; non è prevista imposta di bollo.
Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di registrazione ASL.
La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
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Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari
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La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività.
L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.
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E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
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D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
L. n. 241/1990 e s.m.i. art. 19
D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016
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