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COMMERCIO AL DETTAGLIO – GRANDE STRUTTURA DI VENDITA: ISTANZA
COSA

Istanza di autorizzazione in bollo per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di vendita.

CHI

Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita superiore a mq 2500 per comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con superficie di vendita superiore a mq 1500 per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

COME

Per poter presentare l’istanza di cui sopra è necessario:
- essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- comporre l'istanza accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:
- elaborati tecnici relativi all’insediamento (planimetrie);
- relazione sottoscritta da un  tecnico abilitato relativa a: regolarità edilizia ed urbanistica dell’insediamento; regolarità di tutti gli impianti realizzati; regolarità degli accessi dalla viabilità pubblica;
- calcolo del fabbisogno parcheggi e delle aree manovra;
- relazione previsionale di impatto acustico;
- documentazione inerente il possesso dei requisiti professionali per le comunicazioni relative al settore alimentare.

L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche (comprese quelle in materia di prevenzione incendi), igienico-sanitarie, commerciali e nel rispetto della disciplina regionale e dei criteri comunali.

Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di registrazione ASL.

DOVE

Per informazioni rivolgersi a:
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive – via Cardinal Fietta 3 – Ivrea.
contatti e orari

QUANDO

L’attività può avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Il SUAP deve concludere il procedimento amministrativo di autorizzazione in 90 giorni.

COSTI

La domanda è soggetta a imposta di bollo.
E' previsto il versamento dell'onere aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 3bis, della L.R. 28/1999 e s.m.i.

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da D.G.C. n. 32 del 14/02/2019 (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

NORME

D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.
L.R. 28/1999 e s.m.i.
D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.
L. 241/1990 e s.m.i. art. 19
D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.
D.C.C. n. 17 del 27/03/2012
D.C.C. n. 18 del 27/03/2012

D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016

Città di IVREA. Stampa del 28 mar 2024