Descrizione breve
Per somministrazione all’interno di circoli privati si intende lo svolgimento diretto di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata dal Presidente del circolo o affidata a terzi. Trattandosi di attività accessoria rispetto alle finalità ricreative o culturali dei circoli o delle associazioni, non è soggetta ai criteri regionali in materia di programmazione che regolano gli altri esercizi di somministrazione e non prevede il possesso del requisito professionale da parte del Presidente o del delegato.
A chi è rivolto
Ai circoli privati in possesso dei requisiti di cui all’art. 111 c. 3 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono somministrare alimenti e bevande ai propri soci all’interno dei locali del circolo privato.
Come fare
La fattispecie sopra indicata è soggetta a procedimento automatizzato (S.C.I.A.).
La S.C.I.A. svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 del TULPS.
Cosa serve
La S.C.I.A. deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (https://impresainungiorno.gov.it)
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante dell’associazione o del circolo o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Alla S.C.I.A. devono essere allegati:
1. copia non autenticata dell’atto costitutivo o dello statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato ai sensi del Decreto 4/12/97 n. 460, da cui risulti che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 (ex 111) del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. n. 917 del22 dicembre 1986 e s.m.i.);
2. copia del certificato di affiliazione all'Ente affilliante recante il nominativo del Presidente;
3. verbale di assemblea relativo a nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo (qualora non compreso nell’atto costitutivo);
4. elenco dei soci comprensivo del presidente e dei membri del consiglio direttivo;
5. copia documento di identità del presidente (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura);
6. planimetria dei locali in scala 1:100 indicante la ripartizione funzionale degli spazi e la superficie di somministrazione, senza accesso dalla pubblica via;
7. notifica ai fini della registrazione ex art. 6 Reg.(CE) 852/2004;
8. copia della ricevuta di versamento dei diritti sanitari a favore dell'ASL TO4 - sede di Ivrea;
9. copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP;
10. comunicazione per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici;
11. nel caso in cui sia prevista l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS, relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata da planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 400 metri) dai luoghi sensibili di cui alla Legge Regione Piemonte n. 19 del 15 luglio 2021 recante “Norme per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”. Si ricorda inoltre l'obbligo dell'esposizione in modo visibile nell'esercizio della Tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dal Comune ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TULPS;
12. valutazione di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, qualora siano installati nei locali del circolo macchinari e impianti rumorosi tra i quali: impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, impianti frigoriferi non domestici, impianti di ventilazione ecc oppure autocerticazione del titolare qualora nei locali non siano presenti impianti di diffusione sonora (Allegato E).
I requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (TULPS) e dall'art. 71 commi 1-2-3-4-5 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. devono essere posseduti dal Presidente pro tempore.
I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564: "…i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno".
Non è necessario il possesso dei requisiti professionali (vedi Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico).
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo deve comunicare immediatamente al SUAP le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della S.C.I.A. e relative alla sussistenza dell'adesione all'Ente Nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno nonchè alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 148 c. 3-5-6 e 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i.) e dall'art. 2 del D.P.R. 235/2001.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al SUAP copia del certificato di adesione o affiliazione all'Ente nazionale cui si aderisce per l'anno successivo.
Normativa di riferimento
D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 e s.m.i. “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”
D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 “Regolamento concernente i requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i.
R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i.
R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e s.m.i.
D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.
Legge 241/1990 e s.m.i.
D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016
Reg. CE 852/2004
Cosa si ottiene
La S.C.I.A., correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.
E’ fatta salva la possibilità da parte degli Uffici di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori.
Tempi e scadenze
La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.
Costi
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica) e dei diritti ASL.
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