Descrizione breve
Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito.
A chi è rivolto
A coloro che intendono installare apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) e lettera c) e comma 7 in tabaccherie, edicole, circoli privati, esercizi di commercio ecc.
Come fare
Mentre l'apertura di una sala da gioco è soggetta a domanda di autorizzazione, l'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) e lettera c) e comma 7 in tabaccherie, edicole, circoli privati, esercizi di commercio ecc. è soggetta al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La S.C.I.A. non è necessaria per l'installazione di apparecchi da gioco presso esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 o 88 T.U.L.P.S. (esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).
Si ricorda che l’installazione degli apparecchi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 19 del 15 luglio 2021 recante “Norme per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che possono essere installate tante apparecchiature da divertimento e intrattenimento quante previste dai parametri numerico quantitativi di cui all'art. 18 della L.R. n. 19/2021.
Si ricorda l'obbligo dell'esposizione in modo visibile nell'esercizio della Tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dal Comune ai sensi dell'art. 110 comma 1 T.U.L.P.S.
Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110 comma 6 del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
Cosa serve
Per poter iniziare l’attività è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.). Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
I gestori e il personale operante nelle sale da gioco dotate di specifica licenza ai sensi dell’art. 86 del R.D. 773/1931 devono aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate” oppure aver ottenuto dalla Regione Piemonte la piena equivalenza del titolo conseguito in altro ambito regionale oppure frequentare un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate” al fine di conseguire il relativo attestato di frequenza e profitto.
La S.C.I.A. deve essere presentata in modalità telematica tramite il portale impresainungiorno.
Alla S.C.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
3. per ciascun apparecchio, indicazione del fornitore/gestore; nulla osta; codice identificativo assegnato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
4. relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata da planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 400 metri) dai luoghi sensibili di cui al comma 2 dell’art. 16 della L.R. n. 19/2021;
5. in caso di installazione di biliardi, dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico.
Normativa di riferimento
R.D. 773/1931 e s.m.i.
R.D. 635/1940 e s.m.i. art. 205
D.P.R. 151/2011
L.R. n. 19 del 15 luglio 2021 - Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)
D.G.R. 23 dicembre 2019 n. 5-851 “Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco …”
Cosa si ottiene
La S.C.I.A. è titolo per avviare l’attività e ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.
Tempi e scadenze
La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.
Costi
E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
Accedi al servizio
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