Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato

  • Servizio attivo
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Descrizione breve

Nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie, variazione settore merceologico.
Apertura per subingresso, riduzione superficie, variazione preposto, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie.

A chi è rivolto

A coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa (settori alimentare, non alimentare o misto), con una superficie di vendita non superiore a mq. 250.
Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e altre eventuali aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, aree di sosta degli automezzi ecc.
Due o più esercizi di vicinato non possono essere attivati e operare nell’ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, ubicato quindi nella medesima unità immobiliare e allo stesso indirizzo, se la somma delle superfici di vendita degli esercizi supera i limiti di superficie definiti per gli esercizi di vicinato (250 mq), in quanto in tale caso si determinerebbe una situazione analoga all’apertura di un'attività commerciale di media struttura di vendita.

Temporary Shop

ll Temporary Shop, per il quale non esiste una normativa specifica regionale o nazionale, è un esercizio temporaneo che rimane aperto per un periodo di tempo limitato, per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare o non alimentare.
Da un punto di vista amministrativo si tratta di un normale esercizio commerciale ed è quindi soggetto agli stessi adempimenti previsti per il commercio in esercizio di vicinato.
Nel caso di esercizio con durata inferiore a 30 giorni l’attività può essere definita come occasionale e di conseguenza non richiedere l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Come fare

Le fattispecie di nuova apertura, trasferimento sede, ampliamento superficie, variazione settore merceologico sono soggette a procedimento automatizzato (S.C.I.A.).
Le fattispecie di apertura per subingresso, riduzione superficie, variazione preposto, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie sono soggette a Comunicazione.

Cosa serve

La S.C.I.A./Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (https://www.impresainungiorno.gov.it).
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto - persona fisica - titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Per poter iniziare l’attività è necessario essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71 commi 1-3-4-5 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i..


Allegati obbligatori:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali nel caso di commercio nel settore merceologico alimentare;
3. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
4. nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare, notifica ai fini della registrazione ex art. 6 Reg.(CE) n. 852/2004 corredata dall’Allegato 2 alla DD n. 673 del 30.10.2017 e copia della ricevuta di versamento dei diritti sanitari a favore dell'ASL TO4 - sede di Ivrea;
5. copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP;
6. nel caso di vendita di alcolici comunicazione per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici;
7. per la vendita di specifici prodotti (farmaci da banco e medicinali veterinari, vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto - GPL, gas infiammabili in recipienti mobili compressi, prodotti fitosanitari, vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici- mangimi-prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale, oggetti preziosi ecc.) si applicano i regimi amministrativi ivi previsti;
8. in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, deve essere presentata contestualmente la relativa pratica di prevenzione incendi;
9. in caso di installazione all’interno dell’esercizio di apparecchi per il gioco lecito occorre presentare la relativa S.C.I.A.;
10. in caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda; se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e sono registrati presso il Registro delle Imprese;
11. in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale (variazione preposto o maturazione del requisito da parte dell’Impresa): occorre presentare documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito professionale previsto dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010) da parte del nuovo soggetto.

Casi particolari:
Vendita di merci ingombranti
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune e operatore che costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

Consumo immediato sul posto in esercizio di vicinato
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, negli esercizi di vicinato legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Il consumo sul posto è altresì consentito ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità applicative previste per i titolari di esercizi di vicinato.
Il consumo sul posto, pertanto, non può essere automaticamente esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.
L.R. Regione Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i.
L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222
Reg.(CE) 29 aprile 2004 n. 852

Cosa si ottiene

La S.C.I.A., correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.
La Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, ha efficacia immediata.

Gli uffici potranno richiedere integrazioni nel caso in cui vengano riscontrate carenze documentali.

Tempi e scadenze

La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata.
La Comunicazione produce effetto con la sua presentazione tramite il portale telematico.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.

Costi

È previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

Condizioni di servizio

Condizioni di Servizio

Contatti

S.U.A.P. e commercio

Indirizzo: Via Cardinal Fietta 3

Per gli orari e le modalità di accesso consulta la pagina dedicata: /it/notizia/2025/modalita-di-accesso-ai-servizi

Tel: 0125 410 452 / 446 / 411 / 414 / 437

E-mail: sportellounico@comune.ivrea.to.it

PEC: sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Unità organizzativa responsabile

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 12:00

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