Commercio al dettaglio – forme speciali di vendita – vendita mediante apparecchi automatici

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Descrizione breve

Nuova apertura, trasferimento di sede, variazione superficie di vendita.
Subingresso, comunicazione semestrale ASL, variazione settore merceologico, variazione persona in possesso dei requisiti professionali, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie.

A chi è rivolto

A coloro che intendono avviare l'attività di vendita a mezzo distributori automatici su aree pubbliche o locali privati nel Comune di Ivrea.

Come fare

Le fattispecie di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione superficie di vendita sono soggette a procedimento automatizzato (S.C.I.A.) da presentarsi al Comune competente per territorio.
Le fattispecie di subingresso, comunicazione semestrale ASL, variazione settore merceologico, variazione persona in possesso dei requisiti professionali, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie sono soggette a Comunicazione.
Per Comune competente per territorio si intende il Comune scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale, che coincide normalmente con il Comune di maggior agio logistico scelto dall'interessato tra le sedi aziendali aventi rilevanza giuridica (sede legale, sede amministrativa, sede operativa, sede principale, sede secondaria, ecc.).
Si segnala in particolare che, nonostante normalmente questa attività venga svolta su una pluralità di comuni della Regione, poiché il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all’unico soggetto privato (l’impresa) che svolge il servizio, è sufficiente un’unica S.C.I.A. commerciale nell’ambito della Regione Piemonte e non è richiesta una S.C.I.A. per ogni comune di insediamento degli apparecchi.
Nel caso in cui l’impresa abbia già effettuato la S.C.I.A. di avvio di tale attività a un comune di altra Regione non è richiesta alcuna S.C.I.A. per l’esercizio della stessa nell’ambito della Regione Piemonte, a meno che ciò non venga richiesto dall’impresa stessa per ragioni di gestione aziendale (ad esempio perché egli ha sedi operative in Regione Piemonte); dovranno in ogni caso essere sempre rispettate le norme igienico sanitarie.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vicinato.

Rispetto agli adempimenti sanitari previsti dal Regolamento (CE) 852/2004, si specifica che successivamente alla registrazione dell’Operatore Settore Alimentare (O.S.A.), ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata per il tramite del SUAP all’ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati; nel caso in cui le localizzazioni dei distributori siano situate al di fuori dell’ASL in cui è registrata l’impresa, l’O.S.A. dovrà indicare gli estremi della notifica dell’impresa.

La vendita di latte crudo mediante distributori automatici può essere effettuata esclusivamente dagli imprenditori agricoli. Se i distributori sono collocati al di fuori dell'azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al Comune dove si intende installare il distributore la comunicazione dell'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la relativa notifica sanitaria.

Cosa serve

La S.C.I.A./Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (https://impresainungiorno.gov.it)
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto - persona fisica - titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Per poter iniziare l’attività è necessario essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71 commi 1-3-4-5 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i..


Allegati obbligatori:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
3. documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali nel caso di commercio nel settore merceologico alimentare;
4. nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare, notifica ai fini della registrazione ex art. 6 Reg.(CE) 852/2004 e copia della ricevuta di versamento dei diritti sanitari a favore dell'ASL TO4 - sede di Ivrea;
5. copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP;
6. nel caso di vendita di alcolici comunicazione per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici;
7. indicazione degli estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso di posizionamento del distributore automatico su area pubblica;
8. in caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda; se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sono registrati presso il Registro delle Imprese.

Normativa di riferimento
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.
L.R. Regione Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i.
L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222
Reg.(CE) 29 aprile 2004 n. 852

Cosa si ottiene

La S.C.I.A., correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.
La Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, ha efficacia immediata. Gli uffici potranno richiedere integrazioni nel caso in cui vengano riscontrate carenze documentali.

Tempi e scadenze

La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata.
La Comunicazione produce effetto con la sua presentazione tramite il portale telematico.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.

Costi

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

Accedi al servizio

Questi servizi sono disponibili in questi uffici

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Condizioni di servizio

Condizioni di Servizio

Contatti

S.U.A.P. e commercio

Indirizzo: Via Cardinal Fietta 3

Per gli orari e le modalità di accesso consulta la pagina dedicata: /it/notizia/2025/modalita-di-accesso-ai-servizi

Tel: 0125 410 452 / 446 / 411 / 414 / 437

E-mail: sportellounico@comune.ivrea.to.it

PEC: sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Unità organizzativa responsabile

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 12:00

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