Descrizione breve
Nuova apertura, subingresso, trasferimento sede.
Variazione superficie, nomina - variazione - recesso responsabile tecnico, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie.
A chi è rivolto
A coloro che intendono svolgere l’attività di acconciatore.
Come fare
Le fattispecie di nuova apertura, subingresso, trasferimento sede sono soggette a procedimento automatizzato (S.C.I.A.) .
Le fattispecie di variazione superficie, nomina - variazione - recesso responsabile tecnico, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie sono soggette a Comunicazione.
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente, comprese le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.
Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (in questo caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.).
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area pubblica.
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Responsabile tecnico
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore. La presenza del responsabile tecnico nell’esercizio deve essere garantita durante l’intero orario di apertura.
Il responsabile tecnico deve dichiarare espressamente di accettare l’incarico e verrà iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA).
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all’obbligo di cui sopra.
Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Affitto di poltrona
L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona.
Con tale denominazione si vuole fare riferimento a uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede l’uso di una o più postazioni di lavoro, con le eventuali attrezzature pertinenti, a un altro soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge (abilitazione professionale), verso pagamento di un determinato corrispettivo.
Ciò che mette in pratica il concedente non si configura come affitto di ramo d’azienda, ma semplicemente come un affitto di porzione del locale ed eventualmente anche di parte delle attrezzature.
Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico e deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche (art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista):
a) durata del contratto, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) e che non potranno essere utilizzate nel contempo dall’affidante. Tali postazioni devono essere indicate in apposita planimetria allegata al contratto;
d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
e) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all’applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Cosa serve
La S.C.I.A./Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (https://www.impresainungiorno.gov.it).
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto - persona fisica - titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Per poter iniziare l’attività, nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..
Allegati obbligatori:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
3. dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali (previsti dalla Legge n. 174/2005) da parte del Responsabile tecnico e relativa documentazione probante;
4. planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali e delle superfici dell’attività, del posizionamento delle attrezzature e degli arredi e con il calcolo dei rapporti aero-illuminanti;
5. planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con dimostrazione dell’accessibilità dello spazio di relazione/locale da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
6. se l'attività di acconciatore prevede un consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività, contestualmente alla S.C.I.A. per inizio attività deve essere presentata al SUAP l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per scarico acque reflue;
7. in caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda; se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sono registrati presso il Registro delle Imprese;
8. in caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile;
9. in caso di affitto di poltrona: contratto di affitto di poltrona in forma di atto pubblico e e planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 recante l'indicazione della superficie dell’attività, delle attrezzature e degli arredi e riportante l’individuazione della poltrona data in affitto;
10. copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP.
Normativa di riferimento
L. 14 febbraio 1963 n. 161 come modificata dalla Legge n. 1142/1970
L. 17 agosto 2005 n. 174
D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.
L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222
Cosa si ottiene
La S.C.I.A., correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.
La Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, ha efficacia immediata.
Gli uffici potranno richiedere integrazioni nel caso in cui vengano riscontrate carenze documentali.
Tempi e scadenze
La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata.
La Comunicazione produce effetto con la sua presentazione tramite il portale telematico.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.
Costi
È previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
Condizioni di servizio
Condizioni di Servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile