Agenzia d'affari

  • Servizio attivo
}

Descrizione breve

Comunicazione per nuova apertura, subingresso, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione.

A chi è rivolto

A coloro che intendono avviare un’agenzia d’affari con locali nel territorio del Comune di Ivrea.
Per agenzie d’affari si intendono, ai sensi dell’art. 115 del TULPS, le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, dietro compenso.

Pertanto gli elementi che caratterizzano le agenzie d’affari sono:
1) l’esercizio in forma d’impresa e organizzata dell’attività;
2) la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta;
3) l’attività di intermediazione (devono essere coinvolti tre soggetti: un soggetto che ha un bene o servizio, un soggetto che necessita di quel bene o servizio e un terzo soggetto che mette in relazione i primi due);
4) il fine di lucro.

Sono agenzie d’affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per:
- disbrigo pratiche amministrative per conto terzi per il rilascio di documenti o certificazioni;
- disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
- intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
- compravendita con procura di veicoli usati;
- solo esposizione senza vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
- intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi;
- agenzie di spedizioni per conto terzi;
- intermediazione nel settore delle spedizioni e dei trasporti senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri;
- intermediazione nella prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
- intermediazione nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie;
- ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata;
- organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste;
- abbonamenti a giornali e riviste;
- informazioni commerciali;
- allestimento e organizzazione di spettacoli ed eventi.

Non sono di competenza del SUAP quelle attività di intermediazione per il cui avvio esiste una specifica disciplina di settore che prevede la presentazione della S.C.I.A. o della Comunicazione ad altri enti (Camera di Commercio, Questura ecc.).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza della Camera di Commercio le agenzie di mediazione, le agenzie di mediazione marittima, le agenzie di spedizionieri. Sono di competenza della Questura le agenzie di pubblici incanti (case d’asta), le agenzie matrimoniali, le agenzie di pubbliche relazioni, le agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, le agenzie per la raccolta di scommesse. Sono di competenza dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le agenzie di assicurazione.

Come fare

Le fattispecie sopra indicate sono soggette a Comunicazione.

Ai fini dell’esercizio dell’attività requisiti soggettivi sono il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 773/1931 e l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti. In caso di più esercizi ubicati in sedi diverse e intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza per ogni sede.

Requisiti oggettivi:
1) disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on-line (anche nel caso in cui l’attività sia svolta avvalendosi di un sito internet proprio è necessario indicare nella comunicazione la sede legale dell’impresa/società);
2) conformità dei locali: l’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione. In questo caso si dovrà provvedere a una separazione effettiva tra l’abitazione e i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività e il richiedente deve dichiarare di essere disposto a sottoporsi alle prescrizioni dell’articolo 16 del R.D. 773/1931 in base al quale “gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”;
3) rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della Comunicazione e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana, polizia amministrativa, ecc;
4) Registro Imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

Cosa serve

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it 
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto - persona fisica - titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Allegati obbligatori:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
3. planimetria dell'esercizio nel quale verrà svolta l'attività quotata ed in scala 1:100;
4. S.C.I.A. prevenzione incendi in caso di locali con superficie lorda superiore a 400 mq;
5. tabella (in marca da bollo) delle operazioni che si intendono svolgere, con le relative tariffe, datata e firmata in calce dal dichiarante;
6. per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
7. per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile;
8. nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse e intestati al medesimo soggetto.

Per svolgere l’attività è necessario tenere un libro giornale delle operazioni e un tariffario.
Il libro giornale degli affari può essere tenuto secondo due modalità:
a) in formato cartaceo;
b) in formato informatico.

Nel caso di tenuta in formato cartaceo, il libro giornale deve essere vidimato dal SUAP o autovidimato.
In osservanza a quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/009438/12015, al fine di semplificare le procedure relative alla vidimazione del Registro di P.S. previsto dall’art. 120 del TULPS, i titolari di Agenzie d’affari possono effettuare la cd. “Autovidimazione” di tale registro contenente le operazioni giornaliere, operando “in proprio” la materiale vidimazione che consiste nell’apposizione del timbro dell’impresa su ogni pagina numerata.
Occorrerà pertanto effettuare la compilazione della sezione relativa all’autovidimazione sul portale impresainungiorno.gov.it allegando il timbro utilizzato per vidimare il Registro giornale degli Affari (timbro dell’impresa/società).
Nel caso di tenuta in formato informatico occorre la compilazione della sezione relativa al formato informatico. Il Registro giornale degli affari deve essere tenuto secondo le modalità previste dall’art. 2215 bis del Codice Civile, mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.

Normativa di riferimento
R.D. 773/1931 e s.m.i.
R.D. 635/1940 e s.m.i. art. 205
D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.
L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Cosa si ottiene

La Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.


Tempi e scadenze

La Comunicazione va presentata prima di iniziare l'attività e produce effetti a far data dalla sua presentazione.

Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.

Costi

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

Accedi al servizio

Questi servizi sono disponibili in questi uffici

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Condizioni di servizio

Condizioni di Servizio

Contatti

S.U.A.P. e commercio

Indirizzo: Via Cardinal Fietta 3

Per gli orari e le modalità di accesso consulta la pagina dedicata: /it/notizia/2025/modalita-di-accesso-ai-servizi

Tel: 0125 410 452 / 446 / 411 / 414 / 437

E-mail: sportellounico@comune.ivrea.to.it

PEC: sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Unità organizzativa responsabile

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 11:56

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1 / 2

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1 / 2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2 / 2

Inserire massimo 200 caratteri

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!