Rateizzazione sanzioni codice della strada

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Descrizione breve

Richiesta di rateizzazione sanzioni per violazioni del codice della strada

A chi è rivolto

Per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Isee dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 euro (per un solo componente il nucleo famigliare; per nuclei piu' numerosi consultare il modulo di richiesta allegato Scarica )
• Importo della sanzione non inferiore a 200,00 euro

Descrizione

Richiesta di rateizzazione sanzioni per violazioni del codice della strada

Come fare

Per formulare la richiesta di rateizzazione della sanzione occorre compilare e sottoscrivere il relativo modulo, Scarica , e consegnarlo al comando di polizia municipale direttamente presso lo sportello (negli orari di apertura al pubblico) o tramite pec (polizia.municipale@pec.comune.ivrea.to.it ), entro 30 giorni dalla data di notifica o contestazione del verbale.
La richiesta di rateizzazione implica l’impossibilita’ di proporre ricorso avverso il verbale.
Alla sopracitata richiesta dovra' allegarsi la seguente documetazione:
• Copia del documento di identita’ del richiedente.
• Modello isee
La normativa di riferimento e' l'art. 202/bis e ss. Del codice della strada

Cosa serve

Copia del documento di identita’ del richiedente.
Modello isee
Relativo modulo, Scarica

Cosa si ottiene

Piano di rateizzazione della sanzione

Tempi e scadenze

Il termine per formulare la richiesta di rateizazione della sanzione e' di 30 giorni dalla data di notifica/contestazione del relativo verbale.

In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa

Costi

Nessuno

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Questi servizi sono disponibili in questi uffici

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Ultimo aggiornamento: 19/05/2025, 15:07

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