Imposta di soggiorno

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si comunica che il Comune di Ivrea non ha attualmente in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB per la riscossione dell’imposta di soggiorno pertanto i gestori delle varie strutture ricettive dovranno continuare alla riscossione e al riversamento della stessa al Comune di Ivrea come da Regolamento Comunale e all’utilizzo di Stay Tour per l’assolvimento degli obblighi che ne derivano.

Si precisa, inoltre, che le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2024 al D.L. 50/2017 rispetto agli affitti brevi riguardano il versamento della “cedolare secca” e non l’imposta di soggiorno.

CHE COS’E?

E’ un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Ivrea con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 Maggio e si applica a decorrere dal 01 ottobre 2022.

I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive sul proprio territorio. L’imposta deve essere applicata secondo il criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. 

 

QUAL’E’ IL PRESUPPOSTO?

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva a vario titolo denominata ubicata nel territorio del Comune di Ivrea. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.

Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 96/2017 ubicati nel territorio del Comune di Ivrea.

 

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA?

E’ soggetto al pagamento dell’imposta chiunque alloggi nelle strutture ricettive che risulta non residente nei registri anagrafici del Comune di Ivrea.

In base al regolamento comunale approvato, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1)    i soggetti residenti nel Comune di Ivrea come risultanti dall'anagrafe comunale;

2)    i minori fino al 12° anno compreso;

3)    i soggetti disabili e i loro accompagnatori, previo rilascio ai gestori della struttura ricettiva di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445/2000 e s.m.i. attestante le condizioni per la sussistenza dell'esenzione

4)    i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Ivrea, previo rilascio ai gestori della struttura ricettiva di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445/2000 e s.m.i. attestante le condizioni per la sussistenza dell'esenzione;

5)    i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Ivrea, per un massimo di due persone per  paziente e limitatamente al periodo di ricovero nel territorio stesso;

6)    gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

7)    gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita dal TUSP R.d. 773 DEL 18/06/1931 ed al successivo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 635 del 06/05/1940;

8)    i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Ivrea o per calamità;

9)    sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

10) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;


L’imposta è dovuta nel limite massimo di sette pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all’interno dello stesso mese solare, l’imposta si applica limitatamente ai primi sette pernottamenti.

 

CHI E’ TENUTO AD APPLICARE L’IMPOSTA?

I soggetti gestori di una struttura ricettiva sul territorio comunale sono responsabili del pagamento dell’imposta, con un diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Nel caso di locazioni brevi (art. 4 comma 5ter d.l. 50/2017) il responsabile d’imposta è colui che incassa il canone o il corrispettivo del soggiorno, ovvero colui che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

 

COME SI APPLICA?

Il pagamento dell’imposta di soggiorno deve essere richiesto al momento dell’incasso del pagamento del soggiorno. Occorre rilasciare una quietanza con la registrazione del pagamento nella fattura/ricevuta.

 

QUALI SONO LE TARIFFE?

Le seguenti tariffe dell’imposta di soggiorno, riferite al costo per persona per singolo pernottamento, sono state rideterminate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 16 novembre 2023, come previsto dall'art 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI   PERNOTTAMENTO
Alberghi
2,00
Esercizi di affittacamere
1,75
Case e appartamenti per vacanze
1,75
Ostello
1,50
Bed & breakfast
1,75
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017
1,75
Campeggi
1,0
Attività agrituristiche
1,75

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI GESTORI?

I Gestori sono soggetti ai seguenti obblighi:

1)    invio all’ufficio tributi di una comunicazione trimestrale all’indirizzo protocollo@pec.comune.ivrea.to.it contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero di pernottamenti soggetti all'imposta, il numero di soggetti esenti dal pagamento con la relativa motivazione e l’imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere resa entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento e precisamente:

-      entro il 15 aprile per il I TRIMESTRE
-      entro il 15 luglio per il II TRIMESTRE
-      entro il 15 ottobre per il III TRIMESTRE
-      entro il 15 gennaio per il IV TRIMESTRE

2)    effettuare il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalle scadenze previste dalla dichiarazione mediante bonifico:

  • sul conto corrente IT 39 F 06230 30545 000046930774 intestato al Comune di Ivrea presso il Tesoriere
  • sul conto corrente postale intestato al Comune di Ivrea  IT 89 U 07601  01000  000030935100

3)    presentare entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo il conto della gestione. Tale conto deve essere compilato utilizzando i dati della comunicazione trimestrale. Il conto della gestione deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della struttura di riferimento.

4)    presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione annuale deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dall’articolo 4 c. 1 ter del Dlgs 23/11 e dall’art. 4 c. 5 ter del DL. 50/17

5)    conservare tutta la documentazione relativa all’imposta (ricevute, documentazione relativa ai pernottamenti, ricevute di pagamento , dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno) per almeno 5 anni

6)    affiggere cartelli informativi in appositi spazi e/o pubblicazione sul proprio sito internet della struttura materiale informativo per informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente.

 

QUALI SONO LE SANZIONI?

  • nel caso di mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta dovuta, la sanzione amministrativa è pari al trenta per cento dell’importo non versato
  • nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione amministrativa è pari al centocinquanta per cento dell’importo non versato
  • nel caso di dichiarazione annuale infedele, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’importo non versato
  • nel caso di omessa, incompleta, tardiva o infedele comunicazione trimestrale, è prevista una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro per la violazione di norme regolamentari
  • nel caso di violazione dell’obbligo di informazione alla clientela sull’applicazione dell’imposta, all’entità, alle esenzioni della stessa, è prevista la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro
  • nel caso di violazione dell’obbligo di conservazione della documentazione, è prevista la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro

Sulle somme dovute si applicano gli interessi ai sensi dell’art. 1 comma 165 della L. 296/2006

 

MODULISTICA

·       Modulo esenzione

 

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO?

·       Delibera consiglio comunale n. 34 del 30 maggio 2022 avente ad oggetto “ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011”

·       Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 art. 4

 

A CHI POSSO RICHIEDERE INFORMAZIONI?

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla dott.ssa Laura Barison
Telefono +390125410484

 

QUAL’E’ L’UFFICIO RESPONSABILE?

Ufficio Tributi
Dirigente area sviluppo economico e risorse finanziarie
Dott.ssa Anna Vigliermo Brusso
Indirizzo Via Cardinal Fietta, 3 - Ivrea
 
 
per maggiori informazioni scarica il Regolamento Imposta di soggiorno