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Anagrafe
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L’ufficio anagrafe ha la funzione di registrare le persone residenti nel comune, sia come singoli che come componenti di una famiglia, registrando i movimenti della popolazione in entrata (nati e immigrati) e in uscita (morti ed emigrati).

Gli uffici curano anche la registrazione delle variazioni anagrafiche e la relativa certificazione, il cambio di residenza, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

Presso gli sportelli dell'anagrafe possono essere svolte anche le seguenti operazioni: rilascio e rinnovo di carta di identità e certificati anagrafici (correnti e storici), autenticazione di firme e di copie di documenti, legalizzazione di foto, autentica di firma per il passaggio di proprietà di veicoli.

UNIONE CIVILE  E  CONVIVENZA DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 118 del 21 maggio 2016.

Si tratta di una norma importante che regola due istituti sociali distinti – Le Unioni civili e le Convivenze di fatto - riguardanti rispettivamente le unioni tra persone dello stesso sesso il primo (commi da 1 a 35)  ed i rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso o di sessi diversi (commi da 36 a 65).

L'Unione civile, definita dalla legge come una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni"; impediscono l'unione civile l'esistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o altra unione civile e gli impedimenti già previsti per il matrimonio dal codice civile.  La competenza  è dell'Ufficio di Stato civile, che iscrive, registra, annota e certifica le dichiarazioni relative all'Unione civile.

La Convivenza di fatto, invece, è definita come il rapporto tra "due persone maggiorenni (ndr. dello stesso sesso o disessi diversi) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile"; la stabile convivenza, dice la legge, viene accertata verificando l'iscrizione i anagrafe nello stesso stato di famiglia . La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare  l'eventuale "contratto di convivenza" stipulato dalle parti presso un notaio o avvocato. La legge non ne parla, ma è opportuno che le coppie interessate, in occasione della iscrizione anagrafica, dichiarino, se ricorre il caso,  di costituire una convivenza di fatto, anche al fine di opponibilità ai terzi della Convivenza di fatto senza la necessità di dover, in seguito adire le vie giudiziarie per ottenerne l'eventuale riconoscimento.

La legge 76/2016 è già efficace dal 5 giugno per la parte dedicata alle Convivenze di fatto, mentre, per le Unioni civili, per poter dare una prima applicazione concreta, sono stati emanati un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e un decreto del Ministro dell'Interno sulle procedure applicative dello Stato Civile, in vigore dal 29 luglio 2016.
Queste norme temporanee  dovranno essere seguite entro il 5 dicembre prossimo  da uno o più decreti legislativi che armonizzeranno tutta la legislazione nazionale per consentirne l'applicazione anche alle Unioni civili

Entrambe le nuove formazioni sociali attribuiscono alle parti che le costituicono diritti  e doveri reciproci e nei confronti della società in generale.
Trattandosi di formazioni sociali nuove, il cui riconoscimento genererà molti cambiamenti, è opportuno che ne venga approfondita la conosccnza dagli interessati (siano coloro che vorranno utilizzare le nuove possibilità o gli uffici pubblici e privati che dovranno riconoscerle e appicarle)  attraverso la lettura della legge e delle disposizioni applicative che interverrano; è naturale infatti aspettarsi un periodo di adattamento delle modalità applicative in seguito agli aggiustamenti che, come sempre in presenza di novità così rilevanti, il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza suggeriranno.
A questo scopo pubblicheremo nella sezione del sito dedicata a Unioni civili e convivenze di fatto norme, circolari e studi dedicati all'argomento.

Sul sito del Comune sono state pubblicate rispettivamente una scheda di procedimento "Convivenze di fatto", ed una per le "Unioni Civili"

L'Ufficio Relazioni con il pubblico, l'Anagrafe e lo Stato Civile sono a disposizione di coloro che volessero maggiori informazioni.

 


COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER IL CAMBIO DI RESIDENZA:
La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata di persona presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Ivrea, che si trova Via Cavour – angolo Via Piave

 In alternativa la domanda può essere presentata:
 
Tramite posta (con raccomandata):
Comune di Ivrea - Ufficio Anagrafe
Via Cavour angolo Piave - 10015, Ivrea (To)
 
Per l'invio della dichiarazione via fax: 0125/410263
 
Per l'invio della dichiarazione con PEC:
anagrafe@pec.comune.ivrea.to.it
(riceve solo da caselle di posta Elettronica Certificata)
 
Per l'invio della dichiarazione con mail
anagrafe@comune.ivrea.to.it
Allegare alla domanda, firmata in originale, copia del documento d’identità scannerizzato. Oppure dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
Oppure lo scrivente deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione.

Si precisa che la documentazione trasmessa, tramite pec o posta elettronica ordinaria, deve essere perfettamente leggibile e visualizzabile in ogni sua parte (comprese le fotografie dei documenti di identità). I documenti trasmessi in allegato alla domanda di cambio residenza devono essere scannerizzati e possibilmente tasmessi in un unico file formato PDF.


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