Città di Ivrea
Provincia di Torino
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DIRETTIVA DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Art.9 D.L. 01/07/2009 n.78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.
Il D.L. 01/07/2009 n.78 all'art.9 detta nuove e importanti regole per evitare ritardi nei pagamenti.
Al comma 1, lettera a) n. 2, stabilisce infatti per le P.A. che ".. al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa...".
Occorre anzitutto precisare che per regole della finanza pubblica, nel caso degli Enti Locali, ci si riferisce in modo particolare alle norme relative al rispetto del patto di stabilità, che impongono forti limiti ai pagamenti delle spese di investimento.
Ne deriva che sulla verifica della compatibilità tra il programma dei pagamenti ed il rispetto del patto di stabilità nasce un netto contrasto.
Se da un lato infatti, l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002 n.231 stabilisce che, se non diversamente stabilito contrattualmente tra le parti, il termine normale di pagamento è di giorni 30, trascorsi i quali decorrono automaticamente gli interessi nella misura legale (2,50% per il semestre 01/01 - 30/06/2009 - G.U. del 02/02/2009 n.26), dall'altro le norme di rispetto del patto di stabilità costringono gli enti a dilazionare i pagamenti, in particolare per quanto riguarda le spese di investimento.
Trattandosi di una norma rivolta a tutta la P.A. è parso subito evidente il contrasto con le attuali regole del patto di stabilità interno; in tal senso l'ANCI è già intervenuta per proporre un emendamento che escluda gli enti locali dalla applicazione.
In attesa dei possibili sviluppi normativi, essendo il Decreto Legge immediatamente applicabile, pur con tali difficoltà, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative in merito.
Il D.L. 78/2009 prevede che l'accertamento di compatibilità debba essere effettuato dal Funzionario che adotta l’atto di impegno.
Appare però assai difficoltoso che soggetti diversi dal Responsabile del Servizio Finanziario possano verificare sui singoli atti di impegno la compatibilità generale rispetto agli andamenti dei flussi di cassa nonché ai saldi di “competenza mista” previsti dalle norme sul Patto di Stabilità.
Si dispone, pertanto:
che i Funzionari/Dirigenti che adottano gli atti di impegno, inseriscano , sia nelle premesse, sia nel dispositivo delle determinazioni , specifiche attestazioni, diverse a seconda che trattasi di spese correnti o di spese di investimento, essendo diverse per le due fattispecie le regole del Patto di Stabilità. (vedi allegato A)
Che il Responsabile del Servizio Finanziario effettui le verifiche ed inserisca nel visto di competenza, le ulteriori attestazioni riportate nell’allegato B).
Ivrea 23 luglio 2009
Il Direttore Generale
Daniela Giordano |