Presso il Comando di Polizia Municipale è istituita l’Anagrafe Canina con orario:
La Legge regionale 18/2004 prevede che dal 5 novembre 2004 i cani siano identificati tramite l'applicazione di un microchip e che sia effettuato un censimento straordinario dei cani.
Devono essere identificati tramite microchip:
- le cucciolate entro 60 giorni dalla nascita o in ogni caso prima della loro cessione;
- i cani il cui tatuaggio è poco leggibile o illeggibile;
- i cani non ancora tatuati, seppur già adulti, alla data d'entrata in vigore della legge (06/08/2004).
I possessori di cani non identificati secondo la vecchia legge avranno così la possibilità di regolare la propria posizione entro il 5 dicembre 2004, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Per il censimento straordinario è stato predisposto il questionario allegato, tutti i nuclei famigliari (anche quelli che non possiedono cani), sono chiamati a compilarlo e riconsegnarlo agli Uffici del Comune di residenza, entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
L'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale e l'applicazione del microchip potrà essere eseguita:
Il presente questionario non è da ritenersi sostitutivo dell'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale.
INFORMAZIONI UTILI
Cos'è il microchip?
Il microchip è una microcapsula (cm.1,2x0,2) che sarà inserita nella zona sinistra del collo sotto la pelle.
L'applicazione avviene con un'iniezione sottocutanea e non necessita d'anestesia.
Quali sono gli obblighi per il proprietario o per il detentore del cane?
Art. 3, comma 1: "Chiunque intende, a qualsiasi titolo detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza di questa norma prevede la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00".
Art. 3, comma 2: "sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati".
Art. 12, comma 2 "Chiunque acquista, vende, o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati con il microchip è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00".
Art. 3, comma 5 "il proprietario anche tramite l'eventuale detentore, deve segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL di registrazione, entro 15 giorni, la cessione definitiva o morte degli stessi, e la variazione della sede di detenzione."
Art.9, comma 1: "Il proprietario anche tramite l'eventuale detentore, deve provvedere entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune di sede di detenzione del cane".
E' importante considerare che l'iscrizione del cane all'anagrafe, oltre ad essere per legge obbligatoria è anche un utile strumento per la ricerca scientifica; infatti grazie alla possibilità di conoscere il numero effettivo di cani presenti sul nostro territorio si è potuto attivare un "Registro tumori del cane" finalizzato a conoscere quanti casi di tumore ogni anno colpiscono questa specie animale e quali eventuali correlazioni esistono con i tumori dell'uomo e con probabili fattori di rischio comuni.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL9
TEL.: 0125-41442 oppure 0124-84441.