Ricorsi ad infrazioni del codice della strada
Ricorso al Prefetto
Il ricorso, contro i verbali redatti dagli organi di Polizia Stradale, può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo oggetto della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica del verbale.
Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale e gli atti prodotti dall'organo che ha accertato la violazione.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale.
In caso di accoglimento del ricorso, è emessa ordinanza di archiviazione degli atti.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione.
Ricorso al Giudice di pace
va presentato personalmente in cancelleria entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, all'ufficio del Giudice competente per territorio (in base al luogo di accertamento della violazione). Se il ricorrente non è residente nel Comune sede del G.d.P. dovrà eleggere domicilio presso un terzo residente ivi residente o, alternativamente presso la Cancelleria (in questo caso è bene telefonare periodicamente per accertarsi se sono state depositate comunicazione, ad es. la fissazione della data dell'udienza). E' fondamentale essere presenti alla prima udienza, pena il rigetto del ricorso.
Documentazione occorrente:
copia del verbale di accertamento (multa) eventuale documentazione ritenuta idonea Normative:
Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, artt. 203 e 204 (Nuovo codice della strada) D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Ricorsi a leggi e regolamenti
Questi ricorsi devono essere proposti nei termini e all'autorità indicati di volta in volta sul verbale |