Un pò di storia.
L’articolo 3-quater del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni individua nel distretto l’articolazione dell’Unità sanitaria locale più idonea per il confronto con le autonomie locali e per la gestione dei rapporti con la popolazione.
Il distretto - quale garante della salute e responsabile della funzione di tutela - assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 3-quinquies del D.Lgs.502/92 e s.m.i nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali.
Lo stesso decreto prevede che al distretto siano attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento e che – nell’ambito delle risorse assegnate – il distretto sia dotato di autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della Unità sanitaria locale.
Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui all’articolo 3- quinquies del D.Lgs.502/92 e s.m.i;
b) determina le risorse per l’integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo all’articolo 3- septies del D.Lgs.502/92 e s.m.i e le quote rispettivamente a carico dell’Unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci di distretto, dal Direttore di distretto ed è approvato dal Direttore generale, d’intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.
Il Comitato dei sindaci di distretto è dunque fattivamente coinvolto nella programmazione delle attività afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 3- septies del D.Lgs.502/92 e s.m.i ed inoltre concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti nel Programma delle attività territoriali.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono stati disciplinati dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 80 – 1700 come previsto dall’art. 3 quater comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.;
In essa si prevede che del Comitato facciano parte i Sindaci dei comuni che insistono sul territorio del distretto ed in particolare che, fino alla nomina del Presidente, le sedute siano presiedute dal Sindaco del comune sede di distretto.
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato con votazione a scrutinio segreto. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale o suo delegato e il Direttore del distretto.
Il Comitato dei Sindaci, entro trenta giorni dall’insediamento, approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso l’espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del comune che esprime la Presidenza, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore di distretto.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai fini dell’espressione dei pareri di cui al precedente punto c), previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore Generale dell’ASL, o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.
Con riferimento all’ambito territoriale del Distretto Sanitario 1 dell'ASL 9 i 65 Comuni facenti parte del distretto di Ivrea , l’attivazione del Comitato dei Sindaci del distretto, rappresenta il primo passo per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 4 del D.P.C.M 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che – con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria - richiede ai Comuni di adottare “sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni”.
L’art. 19 della Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” individua nei Comuni associati i soggetti titolari, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, della definizione dei Piani di zona per la realizzazione degli interventi sociali e socio sanitari nell’ambito delle risorse disponibili e secondo le indicazioni del piano regionale.
Infine, il Comitato dei Sindaci del distretto rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività – costituita, a livello locale, dai cittadini dei 65 Comuni - nella fase di attuazione del D.P.C.M 29.11.2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”. |